sabato 31 gennaio 2015


Lettera Aperta

Non so chi ancora crede che in questo paese ci siano persone che siano in grado di prendere decisioni che si discostino dall'insieme delle regole dettate dall'insana follia. Mi auguro che il buon senso arrivi come un fulmine a ciel sereno e smantelli un apparato incapace di produrre qualcosa che abbia un pò di buono .
Adesso che la polizia non è più polizia e si trasformata suo malgrado in una specie di reparto antisommossa , composto sempre più da militari che provengono da reparti dell'esercito .
Adesso che il sogno di una smilitarizzazione di carabinieri e finanza  è andato infranto per logiche che appartengono al feudalesimo , ma che evidentemente sono state ben tramandate perchè ancora presenti nelle nostre istituzioni, proporrei di:
  • Iniziare le operazioni di smantellamento delle strutture militari , reimpiegando il personale nell'area servizi dello stato, senza armi , vendendo ogni tipo di arsenale bellico: carri armati ,aerei  , fucili etc...
  • iniziare lo smantellamento delle polizie ad ordinamento militare , facendo defluire il personale con incarichi generici , agenti, assistenti , a domanda o alle dipendenze della questura oppure come per i militari nell'area servizi dello stato,
  • Per i quadri dirigenti propongo di utilizzarli come materia di studio per gli studenti di antropologia , affinché almeno i posteri possano capire quale fosse il criterio di determinate scelte, un esempio: Essere inattuali e fuori luogo, sempre ,   
  • iniziare lo smantellamento delle polizie Locali Provinciali e Regionali , con ricollocamento del personale nella polizia Penitenziaria ,
  • smantellamento dei comuni con meno di 5000 abitanti , ogni comune costa almeno 250.000 euro l'anno!
  • Dotare gli ospedali di servizi odontoiatrici , geriatrici , psichiatrici,
  • Togliere il potere sanzionatorio ai Comuni ,
  • eliminare la figura dell'ausiliare del traffico ,
  • eliminare i buoni pasto,
  • iniziare progetti di edilizia popolare che escludono le banche private dalla compravendita degli immobili.  
questa è la mia idea , la realtà è fatta di gente che si uccide per disperazione , da una parte e di chi sghignazza felice dall'altra , questo è un problema . Il classismo e il sentimento di impotenza delle classi più deboli nei confronti di chi detiene il potere, porta con sè il desiderio di rivalsa, che io cerco in chi mi legge in questo blog , spero che la sua voce diventi un coro . Buona Fortuna .

martedì 27 gennaio 2015

queer

Il termine “queer” evoca il superamento delle politiche identitarie gay, lesbiche, bi- e trans del trentennio che va dagli anni sessanta alla fine degli ottanta.
 Nell'ultimo decennio fenomeni di trasformazione del “queer” (tra virgolette) in un'etichetta facilmente spendibile sul mercato, come prodotto-immagine della cultura globale e globalizzata, hanno rivelato il rovescio del progressismo sessuale riconosciuto all'Occidente: il carrello di Ikea, per citare solo l'esempio di una pubblicità recentemente apparsa in Italia  è la riprova mediatica che i gay (le lesbiche forse ancora no) hanno finalmente raggiunto il potere, non solo d'acquisto.
  il queer non è limitato né alla soggettività gay, né al rapporto dei movimenti di liberazione sessuale con il mercato; piuttosto, esso rappresenta le promesse disattese di quello che rimane un ampio progetto politico anti-essenzialista e anti- (o post-) identitario. Di conseguenza, sondare il terreno di critica al processo di omologazione queer è parte di una critica estesa alla normatività oltre i confini nazionali.



Potere, autorità e gerarchia danno una libertà e una giustizia illusorie, perché sono fondati proprio sul contrario della libertà e proprio sul contrario della giustizia.

 

 

venerdì 23 gennaio 2015

si può solo peggiorare

Segnare il passo in gergo militare è l'ordine al seguito del quale un plotone in marcia si ferma continuando a marciare sul posto in attesa dell'alt o della ripresa della marcia.
Da qui il significato di "battuta d'arresto" che ha nel gergo comune.

ATTRAVERSO LA PROPAGANDA IL POTERE  IN QUESTI ANNI HA DIFFUSO IL MESSAGGIO CHE LE VITE DI QUESTE PERSONE CONTINUERANNO AD                        ESISTERE ANCHE DOPO L' ARRUOLAMENTO .
                                                 NON E' COSI.
il sistema è basato sulla censura e sulla menzogna che sono alla base di questo tipo di ordinamento.
se sei una persona con dei valori , non credere a quello che ti dicono , La mia è solo una riflessione :
CON I SOLDI NON RICOMPRERAI MAI LA TUA DIGNITA'
LA TUA LIBERTA' .






mercoledì 21 gennaio 2015

SENTENZA TAR DI NAPOLI

N. 03158/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2008, proposto da:
***********, rappresentato e difeso dagli avvocati ***********;
contro
Ministero della Difesa, Regione Carabinieri Campania, Reparto Territoriale di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11; per l'annullamento
a) della nota prot. 233-9/2007, notificata al ricorrente in data 29.10.2007, con cui il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Napoli in riscontro al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 2.8.2007 con il quale lo stesso impugnava la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice a lui inflitta con provvedimento n. 204/6-0/2007, rigettava il ricorso gerarchico perché inammissibile in quanto presentato dall’avvocato difensore del maresciallo ***********, in suo nome e per suo conto, e non direttamente dall’interessato;
b) del provvedimento prot. Arma 204/6-0/2007, con cui la Regione Carabinieri Campania – Compagnia di Napoli Centro ha inflitto nei confronti del Maresciallo *********** la sanzione disciplinare della consegna per la durata di gg. 3;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo ***********, in servizio presso il Comando Stazione Napoli Scali Marittimi, con la qualità di specializzato comandante di motovedetta ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli in data 10 luglio 2007 per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità
giudiziaria”. L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente. Premette il ricorrente:
- di aver presentato in data 28 marzo 2007 denuncia orale alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per fatti attinenti all’organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti;
- di aver integrato detta denuncia in data 18 aprile 2007 segnalando possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione di Napoli Scali Marittimi in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di Napoli. A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
Il ricorso, in parte qua, è fondato.
E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
A tale stregua, il ricorso deve essere accolto in accoglimento della assorbente specifica censura con la quale si sostiene che il ricorso è stato presentato direttamente dal maresciallo
***********e, per l’effetto, l’impugnata decisione gerarchica deve essere annullata. Ciò posto, il collegio osserva che la giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte 5.6.2009, n. 1601), condivisa dal Collegio riconosce al Giudice amministrativo adito su ricorso avverso il decreto decisorio del ricorso gerarchico, il potere di esaminare, in caso di accoglimento del gravame avverso al decisione gerarchica, direttamente il provvedimento fatto oggetto di ricorso in via
amministrativa, allorché siano state riproposte in sede di ricorso al TAR avverso il decreto decisorio del gravame gerarchico o amministrativo, anche le censure svolte contro il provvedimento originario, peraltro qui espressamente reimpugnato. Nel merito, oggetto della presente controversia è la legittimità o meno della sanzione disciplinare della consegna per giorni 3 comminata dal Comandante della Compagnia di Napoli Centro al ricorrente per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senzainformare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”. Nel merito il ricorso è fondato.
La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico. L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di
comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
Con la denuncia presentata alla Procura Militare il ricorrente ha segnalato delle circostanze id est delle anomalie nell’organizzazione dei servizi navali (segnatamente l’impiego di personale non specializzato sulla motovedette e un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima) che nella sua prospettiva integrano gli estremi del reato.
A prescindere dall’effettiva veridicità delle circostanze segnalate all’autorità giudiziaria (veridicità che non è oggetto dell’instaurato procedimento disciplinare che, come detto, ha come unico presupposto la violazione delle disposizioni regolamentari citate) è evidente che il ricorrente ha esercitato un diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi. Come
dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico. Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Evidente, per le ragioni che precedono, che rivestono carattere assorbente, l’illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l’amministrazione.
Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto anche in parte qua e, per l’effetto, deve essere annullata anche la impugnata sanzione disciplinare.
La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del giudizio. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati
b) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014

lunedì 19 gennaio 2015

Aiuto siamo circondati!!!!

Registra Tutto

Con sentenza n. 27424/2014, la Suprema Corte torna ad esprimersi in tema di mezzi istruttori e, nello specifico, in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile. Nel caso di specie un lavoratore aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per precostituirsi una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Secondo la Corte la registrazione di un colloquio intercorsa tra due persone assurge al rango di prova se è posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione. Nella fattispecie, una società aveva disposto il licenziamento di un proprio dipendente e i giudici di merito ne avevano dichiarato la illegittimità. Il ricorso in Cassazione contro detta pronuncia, non ha sortito gli effetti sperati per la società ricorrente. La Corte evidenzia infatti che non sono stati provati gli addebiti mossi al lavoratore e che il fatto di aver tentato di registrare una conversazione con i superiori non può considerarsi una condotta illecita neppure sotto il profilo disciplinare. Al contrario, la registrazione della conversazione con il capo, se viene fatta allo scopo di utilizzarla in giudizio, è lecita e può costituire una prova utilizzabile nel processo civile. Gli ermellini chiariscono che nel caso di specie non può ritenersi leso il vincolo di fiducia con il datore di lavoro perché l'affidamento che il capo deve avere sul proprio dipendente riguarda la sua capacità di adempiere alle obbligazioni lavorative e non quella di "condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa". L'iniziativa del dipendente di registrare le contestazioni verbali da parte dei superiori di presunte infrazioni disciplinari, al contrario, integrava nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 51 c.p. Data la portata generale di tale diritto, ben poteva, così, il dipendente registrare il colloquio ancor prima dell'instaurazione di un eventuale procedimento civilistico o penalistico a suo carico, essendo detta attività orientata precisamente all'acquisizione di prove a suo favore. Fonte: Cassazione: lecito registrare il colloquio telefonico con il capo per utilizzarlo come prova (www.StudioCataldi.it)

sabato 17 gennaio 2015

GRAFICI

quindi ... però

Obbedire al superiore

Art. 173 Codice Penale Militare. Nozione del reato e circostanza aggravante. Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Note Caratteristiche ?

sono le pagelle che i comandanti stilano ai loro dipendenti. Siccome proprio come le pagelle sono praticamente insindacabili e si articolano in : eccellente , superiore alla media, nella media , inferiore alla media . Su queste quattro diciture si sviluppano una serie di problemi che fanno dell'ambiente militare uno degli ambienti più ostici o se preferite aridi da un punto di vista umano. possiamo quindi scrivere che : il rapporto generato da questo tipo di governo del personale è simile a quello rappresentato nei vari Fantozzi cinematografici , senza il risvolto comico però , è solo tragico e terribilmente ingiusto quello che esce fuori dai racconti dei poveri carabinieri che si sono confidati con questo blog.

venerdì 16 gennaio 2015

Speranze

Io no darei credibilità ad un organizzazione che dice di lavorare per la difesa dei diritti umani e poi frusta i suoi dipendenti e li sevizia . io non pagherei lo stipendio a dei carnefici. chi lo fa è complice . certo non sarà un tribunale a giudicarvi, però......

il primo del 2015

C'è chi pensa che sia solo un problema , io credo che i problemi sono talmente tanti che voi non riuscite neanche ad immaginarli . Non faccio giornalismo , manifesto un pensiero , no è meglio di no , appunto i suicidi nell'arma, adesso , per rendergli memoria , è una forma di rispetto "per chi all'odio e all'ignoranza ha preferito la morte".