venerdì 27 marzo 2015

VITTIMA DEL 26/03/2015

Condannato per stupri, carabiniere suicida davanti alla casa dell’accusatrice

PACE AL 

                                         Maresciallo Edoardo Milani, 55 anni

giovedì 26 marzo 2015

Legge di principio sulla disciplina militare








La legge 382/78, “Legge di principio sulla disciplina militare”, fa divieto al
personale militare in servizio di fondare sindacati o aderire ad essi. La stessa norma, per supplire alla negazione dei diritti sindacali, introduce uno strumento di tutela alternativo, la Rappresentanza Militare. Si tratta di un modello di rappresentanza degli interessi collettivi sui generis, “attraverso il quale [...] il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo” 1 che si articola in
organismi consultivi all’interno delle singole amministrazioni. Questi organismi non hanno potere di contrattazione né autonomia rispetto alle singole amministrazioni, inoltre, presentano ristretti ambiti d’intervento. Un modello che, nel contesto della crescente modernizzazione delle Forze armate e dei cambiamenti della società in cui esse sono collocate, si rivela oramai inadeguato alle esigenze dei militari





 SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2002, proposto da:
D.G., rappresentato e difeso dall'avv. ************, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.
Liguria in Genova, via dei Mille, 9; contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2006, proposto da:
D.G., rappresentato e difeso dall'avv. ************, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9; contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento quanto al ricorso n. 1289 del 2002:del provvedimento della Marina militare - Nave Maestrale , a firma del Comandante, del 25/2/2002, con cui è stata comunicata al ricorrente la punizione di 15 giorni di consegna di rigore per un'asserita
infrazione commessa il 23/2/2002 nel grado di tenente di vascello;
della scheda valutativa per ufficiale redatta dal Ministero della difesa - Marina - MDPT La Spezia - Nave Maestrale , del 22/8/2002, per il periodo dal 22/10/2001 al 28/7/2002; di ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione; quanto al ricorso n. 948 del 2006:
del provvedimento della Marina militare - Direzione generale personale militare foglio d'ordine n. 36, datato 6/9/2006, con cui è stata comunicata al ricorrente la promozione da tenente di vascello a capitano di corvetta al 6 posto in graduatoria; di ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti dei due giudizi; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il 30 settembre 2002 e depositato il 17 ottobre 2002 (classificato al r.g. n. 1289 del 2002), l'esponente, ufficiale della Marina militare, ha impugnato il prov. 28 febbraio 2002 con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni quindici. La misura punitiva concerneva episodi verificatisi a bordo della nave " Maestrale", durante una missione in acque internazionali. In tale contesto, il ricorrente, con il grado di tenente di vascello, si sarebbe reso responsabile di rilevanti violazioni dei doveri attinenti al servizio e al rapporto gerarchico, avendo omesso di
eseguire le disposizioni impartitegli dall'ufficiale direttore di macchina e provvedendo, in difetto di autorizzazione, a precostituire elementi di prova (quali riprese fotografiche non autorizzate dei locali macchine della nave) a fini di tutela nei confronti di eventuali comportamenti ritorsivi del Comando.
L'esponente sostiene di aver dovuto adottare tale linea di condotta onde evitare che fossero scaricati in mare liquidi oleosi provenienti dai motori della nave, con grave compromissione dell'ambiente marino; per quanto concerne i rilievi fotografici, si sarebbe trattato di comportamenti non inediti, riconducibili alle incombenze proprie del servizio e sempre accettati dai superiori gerarchici.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente denuncia l'insussistenza dei presupposti della sanzione disciplinare nonché la violazione delle proprie prerogative difensive. Con il ricorso n. 1289 del 2002, è stata anche impugnata la scheda valutativa relativa al periodo dal 22 ottobre 2001 al 28 luglio 2002, con cui era stata attribuita all'interessato la qualifica "nella media".Ad avviso dell'esponente, tale valutazione, inferiore a quelle ricevute in precedenza, sarebbe  conseguenza diretta della misura disciplinare contestata in principalità, non potendosi altrimenti giustificare il repentino mutamento in peius di gran parte delle note caratteristiche. Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio solo formalmente. Con decreto n. 2422 del 19 dicembre 2011, il ricorso veniva dichiarato perento. A seguito di opposizione dell'interessato, il ricorso medesimo è stato nuovamente iscritto a ruolo con
ordinanza n. 1187 del 11 ottobre 2012. L'Amministrazione resistente ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria depositata il
26 settembre 2013, eccependo la parziale improcedibilità del ricorso in quanto, con provvedimento ministeriale del 7 settembre 2004, era stata accolta l'istanza di cancellazione della sanzione de qua; le doglianze formulate nei confronti della scheda valutativa, invece, sarebbero prive di giuridico fondamento, poiché tale documento non conteneva alcun riferimento alla sanzione disciplinare.
Nelle more del primo giudizio, il ricorrente è stato promosso, con provvedimento del 3 agosto 2006, al grado di capitano di corvetta.
Egli ritiene, comunque, che tale determinazione sia lesiva dei suoi interessi, laddove comporta l'attribuzione di un punteggio tale da farloretrocedere dal secondo al sesto posto della graduatoria formata ai fini dell'avanzamento a scelta. Sostiene l'esponente che tale deteriore valutazione sarebbe censurabile sotto il profilo della carenza di motivazione ed in quanto univoca conseguenza dell'illegittima sanzione disciplinare irrogatagli nel 2002. Per tali ragioni, con ricorso ritualmente notificato il 30 ottobre 2006 e depositato il 16 novembre
2006 (classificato al r.g. n. 948 del 2006), l'interessato agisce per conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
Con ricorso per motivi aggiunti successivamente notificato, è stato impugnato, sulla scorta di identiche censure, il provvedimento del 16 novembre 2006, recante definitivo collocamento nella sopra indicata posizione di graduatoria.
Anche in questo giudizio, il Ministero della difesa dapprima si è costituito con comparsa di stile, quindi ha esposto, con memoria depositata il 26 settembre 2013, argomentazioni tese a dimostrare l'infondatezza del ricorso nel merito.
In prossimità della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato una breve memoria difensiva. I due ricorsi, infine, sono stati chiamati all'udienza del 5 dicembre 2013 e ritenuti in decisione. Motivi della decisione
1) I ricorsi in trattazione hanno ad oggetto vicende del rapporto di impiego dell'esponente, ufficiale della Marina militare.
Nella prospettazione di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati con i due ricorsi sono collegati dal punto di vista causale, atteso che le deteriori valutazioni ricevute trarrebbero tutte origine da un
episodio che l'Amministrazione ha ritenuto meritevole di essere sanzionato sul piano disciplinare.Sussiste, in ogni caso, un evidente rapporto di connessione oggettiva e soggettiva fra i ricorsi in
epigrafe che rende opportuno disporne la riunione ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm. 2) Con il primo ricorso (r.g. n. 1289 del 2002), l'esponente ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni quindici, irrogatagli con Provv. 28 febbraio 2002, e la scheda valutativa
relativa al periodo di servizio dal 22 ottobre 2001 al 28 luglio 2002, con cui gli era stata attribuita la qualifica "nella media".
3) Va preliminarmente rilevato, pur in assenza di eccezioni di parte, che il ricorso, notificato il 30
settembre 2002, è stato proposto ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente
dalla notifica della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento in pari data (28 febbraio 2002).
Precisa il ricorrente, però, di essersi trovato nella materiale impossibilità di proporre l'azione
giurisdizionale prima del giorno (19 giugno 2002) in cui la nave sulla quale era imbarcato per una
missione in acque internazionali ha fatto rientro nel porto della Spezia.
La circostanza e i connessi riferimenti temporali devono ritenersi adeguatamente comprovati in
quanto non contraddetti dalla difesa erariale.
In tali condizioni, il militare era palesemente impossibilitato, per cause indipendenti dalla sua
volontà, ad agire in giudizio avverso il provvedimento lesivo dei suoi interessi.
Egli, pertanto, deve essere rimesso in termini ai fini dell'impugnazione, giusta la previsione di cui
all'art. 153 cod. proc. civ. che, anche prima del rinvio esterno disposto dall'art. 39 cod. proc. amm.,
trovava applicazione nel processo amministrativo in quanto espressione di un principio generale posto
a tutela del diritto di difesa.
4) Ancora in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di improcedibilità proposta dalla
difesa erariale, limitatamente all'impugnativa della sanzione disciplinare.
Rileva l'amministrazione che la sanzione de qua è stata cancellata con provvedimento del 7
settembre 2004, in accoglimento della richiesta presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 75 del
Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ora sostituito dall'art. 1369 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), cosicché sarebbe venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare
l'impugnazione di un provvedimento non più esistente.
L'eccezione non ha pregio.
L'art. 75 citato prevede, al comma 1, che " i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto
delle sanzioni trascritte nella documentazione personale".
Il comma 3 dello stesso art. 75 stabilisce che "in caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni
relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni
efficacia retroattiva".
La cancellazione di cui ha beneficiato l'odierno ricorrente, pertanto, ha fatto venir meno solo ex
nunc gli effetti della sanzione disciplinare, senza incidere sul periodo pregresso.
In conseguenza, siffatta misura non può ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa azionata in
giudizio e neppure idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso in quanto, nella prospettazione
di parte ricorrente, le valutazioni deteriori successivamente ricevute erano conseguenza della
sanzione.Per tale ragione, il ricorrente conserva interesse attuale allo scrutinio e all'eventuale declaratoria di
illegittimità del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.
5) Nel merito, il primo motivo di ricorso, con cui l'esponente denuncia la compromissione delle sue
prerogative difensive nell'ambito del procedimento disciplinare, è inammissibile per genericità,
mancando qualsiasi specificazione in ordine alle norme e alle guarentigie che sarebbero state violate
nel caso di specie.
Non risponde al vero, comunque, l'affermazione secondo cui l'incolpato non avrebbe potuto svolgere
alcuna attività difensiva, risultando dalla documentazione in atti che egli si è avvalso della facoltà di
nominare un difensore il quale è intervenuto attivamente nel procedimento (cfr. doc.
amministrazione nn. 5 e 6).
6) Le censure di legittimità dedotte con il secondo motivo di ricorso risultano sostanzialmente tese a
denunciare l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata nella fattispecie, attesa
l'irrilevanza, sul piano disciplinare, delle condotte ascritte al ricorrente.
6.1) Lo scrutinio di tali doglianze presuppone una più puntuale ricostruzione dei fatti, come riferiti
dalla documentazione in atti (rapporto disciplinare, provvedimento di applicazione della sanzione,
dichiarazioni sottoscritte dai militari presenti) e dagli scritti difensivi delle parti.
Questi gli aspetti essenziali della vicenda che ha dato luogo all'applicazione della contestata
sanzione:
- durante la navigazione, si manifestava un problema di malfunzionamento dell'impianto di
trattamento delle acque oleose di sentina, ossia dei liquidi provenienti dall'apparato motore della
nave;
- tale impianto è dotato di un sistema di separazione della "fase acqua-olio" che, qualora le acque
superino determinati valori di concentrazione delle parti di olio, ne impedisce lo scarico fuori bordo,
depositandole in sentina;
- nel caso di specie, si sarebbe appunto verificato un problema di innalzamento delle acque di
sentina che ne impediva lo scarico, con intuibili inconvenienti per la sicurezza della navigazione
causati dall'accumulo di tali liquidi;
- la soluzione del problema richiedeva, ad avviso del ricorrente, che la nave fosse ricoverata in porto
per consentire l'intervento di un'impresa specializzata;
- al contrario, l'ufficiale direttore di macchina, onde non interrompere la navigazione, avrebbe
comunque inteso effettuare lo scarico fuori bordo delle acque di sentina;
- l'odierno ricorrente, insieme a due colleghi, si opponeva vibratamente alla realizzazione di tale
manovra, per evitare danni all'ambiente marino, e minacciava di presentare denunce al Comando
nonché, qualora lo scarico fosse stato effettivamente compiuto, di portare l'accaduto a conoscenza
degli organi di stampa;
- egli provvedeva, inoltre, ad effettuare riprese fotografiche non autorizzate della sala macchine ed
a raccogliere campioni dei liquidi di sentina;
- in tali condotte, l'autorità militare ha ravvisato gli estremi degli illeciti previsti dagli artt. 10
(violazione dei doveri attinenti al grado) e 12 (violazione dei doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica) del Regolamento di disciplina militare.6.2) Sulla base di tale ricostruzione dei fatti (che, giova ribadire, non viene contraddetta
dall'amministrazione e, anzi, risulta sostanzialmente confermata dal contenuto della documentazione
in atti) è agevole concludere nel senso della fondatezza dei rilievi di legittimità formulati
dall'esponente, non contrastati nel merito dalla difesa erariale.
Non consta, infatti, che l'odierno ricorrente avesse apertamente violato il dovere di obbedienza nei
confronti dei superiori gerarchici ovvero avesse omesso di dare esecuzione ad alcun ordine
specificamente impartitogli.
La sua condotta si era concretizzata, invece, in una ferma azione preventiva intesa ad evitare che
potessero essere scaricati rifiuti in mare (sub specie di acque e oli di sentina della navigazione),
anziché conferirli, come doveroso, presso gli impianti portuali di raccolta.
Il comportamento censurato, in altre parole, si sostanziava in un'opera di dissuasione che,
verosimilmente, ha impedito un episodio di ingiustificabile danneggiamento dell'ambiente marino.
Né risulta che, in alcuna circostanza, il ricorrente avesse adottato modalità relazionali incompatibili
con il rapporto gerarchico ovvero dato luogo a comportamenti suscettibili di costituire esempio
negativo per gli altri militari.
Rimane la questione afferente all'irrituale attività di raccolta di elementi probatori (fotografie e
campionamenti) che, peraltro, non può giustificare di per sé l'applicazione della più grave fra le
sanzioni di corpo e, in quanto precostituita ad acquisire elementi a tutela della posizione del militare
coinvolto, costituiva un'anticipata manifestazione del diritto di difesa non incompatibile con i doveri
del grado e con gli obblighi connessi al rapporto gerarchico.
6.3) Per tali ragioni, l'impugnata sanzione disciplinare si appalesa illegittima e meritevole di
annullamento.
7) Con il terzo motivo di ricorso, l'esponente contesta la legittimità della scheda di valutazione del
servizio prestato dal 22 ottobre 2001 al 28 luglio 2002, con cui gli era stata attribuita la qualifica
"nella media", inferiore a quella riportata nella precedente valutazione ("superiore alla media").
7.1) Il ricorrente sostiene sbrigativamente che l'abbassamento della valutazione sarebbe conseguenza
dell'illegittima sanzione disciplinare irrogatagli nel periodo de quo.
La difesa erariale ritiene, invece, che il giudizio in contestazione abbia tenuto conto del rendimento
complessivo offerto dal militare, senza implicare uno specifico riferimento alla sanzione disciplinare,
e che tale valutazione sfugga al vaglio di legittimità del giudice amministrativo in quanto non affetta
da evidenti profili di arbitrarietà o illogicità.
7.2) Occorre premettere che il giudizio de quo, equivalente a mera sufficienza ed inferiore alle
precedenti valutazioni periodiche, risultava senz'altro lesivo degli interessi del militare esaminato.
Ad un primo esame, il giudizio medesimo appare sorretto da un supporto motivazionale articolato
che, a prescindere dall'episodio inerente alla sanzione disciplinare, effettivamente non menzionato,
risulterebbe in astratto idoneo a rendere conto delle ragioni sottese alla valutazione non lusinghiera.
Occorre considerare, però, il drastico mutamento in peius delle indicazioni di sintesi contenute nella
scheda valutativa, comprese le aggettivazioni riferite alle qualità morali e di carattere.La precedente scheda valutativa, ad esempio, descriveva l'interessato come "franco e sincero, di
provata lealtà e rettitudine"; nel periodo immediatamente successivo, invece, è stato considerato
"ambiguo, poco leale, accomodante".
Altrettanto vale per le qualità intellettuali e professionali: il "buon senso" del militare,
precedentemente qualificato con il termine "molto", è divenuto "scarso"; l'"atteggiamento verso
superiori, colleghi e inferiori", prima "rispettoso, amichevole, comprensivo", viene descritto come
"ambiguo, presuntuoso, altezzoso"; nella "capacità di giudicare i dipendenti", l'ufficiale, dapprima
"preciso, obiettivo", viene poi giudicato "partigiano, arbitrario".
Ciò non significa che le attitudini e il carattere del soggetto sottoposto a valutazione non possano
mutare nel corso degli anni; deve escludersi, però, che buona parte dei tratti fondamentali di un
individuo possano radicalmente modificarsi in senso deteriore nell'arco di pochi mesi, tanto più che le
motivazioni della scheda valutativa non riferiscono particolari eventi, anche verificatisi al di fuori del
servizio, che possano eventualmente aver influito sul militare e determinato un così radicale
mutamento dei suoi tratti caratteristici.
La tesi di parte ricorrente appare conforme, perciò, ad un evidente canone di logicità, poiché il
contestato abbassamento della valutazione non può che essere stato determinato, in misura esclusiva
o prevalente, dalla sanzione disciplinare precedentemente irrogata all'ufficiale valutato, anche se di
essa non viene fatta menzione nella motivazione del documento di valutazione.
L'illegittimità della sanzione si riflette sul provvedimento susseguente, inficiandolo per illegittimità
derivata e rendendolo meritevole di annullamento giurisdizionale.
8) Il ricorso n. 1289 del 2002, in conclusione, è fondato e deve essere accolto.
9) Con il secondo ricorso (r.g. n. 948 del 2006) e i motivi aggiunti, l'esponente contesta la legittimità
dei provvedimenti di promozione, all'esito di procedura ordinaria di avanzamento, al grado superiore
di capitano di corvetta.
Come anticipato in permessa, l'interessato si ritiene leso da tali determinazioni che, pur avendo
comportato una modificazione in melius del rapporto d'impiego, hanno tuttavia comportato la sua
retrocessione dal secondo al sesto posto della graduatoria di avanzamento.
Il ricorrente propone anche domanda di risarcimento dei danni.
10) La censura di legittimità dedotta con il primo motivo di ricorso concerne il preteso difetto di
motivazione degli atti gravati, nei quali non si rende conto delle ragioni che hanno determinato
l'accennato declassamento.
A prescindere da ogni considerazione relativa alla sufficienza o meno del punteggio numerico
attribuito in sede di scrutinio ai fini dell'avanzamento a scelta, la censura è infondata in fatto in
quanto, come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale, la Commissione
ordinaria di avanzamento non si è limitata ad attribuire un punteggio di merito ai singoli candidati,
ma ha anche esposto in modo sufficientemente esteso le ragioni alla base del giudizio (cfr. verbale
del 23 maggio 2006).
11) Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio giuridico in quanto, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, la "retrocessione" in graduatoria non può essere univocamente fatta risalire
alla sanzione disciplinare illegittimamente irrogatagli quattro anni prima.E' sufficiente rilevare, al riguardo, come l'interessato non abbia conseguito, anche nei periodi
successivi a quello comprendente l'episodio di rilievo disciplinare, valutazioni incondizionatamente
positive, essendogli stata prevalentemente attribuita (come riferito dalla difesa erariale e non
contraddetto dal ricorrente) la qualifica "superiore alla media" che, nell'ordinamento militare, non
equivale a valutazione lusinghiera o del tutto positiva.
Tale elemento consente di escludere che la peggiore posizione in graduatoria sia stata determinata
da un unico, risalente episodio disciplinare, anziché dai risultati del servizio medio tempore prestato.
12) Per tali ragioni, il ricorso n. 948 del 2006 è infondato e deve essere respinto, anche per quanto
concerne l'istanza risarcitoria che, in ogni caso, risulterebbe soggetta a diagnosi di inammissibilità in
quanto dedotta del tutto genericamente, senza l'allegazione di alcun elemento a comprova della
natura e dell'entità dei pregiudizi subiti.
13) Considerando l'esito dei giudizi riuniti, le spese processuali, forfetariamente liquidate
nell'importo complesso di tremila Euro oltre accessori di legge, devono essere compensate per la
metà e poste per il residuo a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando
sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti:
- accoglie il ricorso n. 1289 del 2002 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge il ricorso n. 948 del 2006, i motivi aggiunti e la domanda di risarcimento dei danni;
- compensa per la metà le spese dei giudizi riuniti e condanna l'Amministrazione resistente al
pagamento a favore del ricorrente della restante metà pari a Euro 1.500 (millecinquecento Euro),
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
[1] L’organismo di rappresentanza degli oltre mille ufficiali e agenti di PG e PT in forza al comparto
aeronavale del Corpo.
[2] Leggi la notizia: http://coscienzeinrete.net/ecologia/item/1765-l-ufficiale-che-rifiut%C3%B2-
[3] Per essersi «reso responsabile di rilevanti violazioni dei doveri attinenti al servizio e al rapporto
gerarchico, avendo omesso di eseguire le disposizioni impartitegli dall'ufficiale direttore di macchina e
provvedendo, in difetto di autorizzazione, a precostituire elementi di prova (quali riprese fotografiche
non autorizzate dei locali macchine della nave) a fini di tutela nei confronti di eventuali comportamenti
ritorsivi del Comando»
[4] La giurisprudenza ha stabilito che i trasferimenti d’autorità rientrano “nella categoria dell’ordine del
superiore gerarchico e attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del
servizio sul territorio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1677/2001); di conseguenza «i provvedimenti di
trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sulprocedimento amministrativo dettata dalla legge 241 e, pertanto, non necessitano di particolare
motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è
prevalente su altri eventuali interessi del subordinato» (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929);
dello stesso tenore, Consiglio di Stato n. 85/1996; n. 2641/2000; n. 5950/2001; n. 2642/2009; n
8018/2010; n. 8018/2010; n. 4102/2010; n. 3227/2010.
[5] Il legislatore ha tipizzato le sanzioni disciplinari ma non ha fatto altrettanto con le condotte, per cui
la volontà del Capo costituisce principio di legalità per l’individuazione dei fatti sanzionabili.
[6] Il Generale Vito Miceli è stato capo del SIOS (Servizio di controspionaggio) dell'Esercito e direttore del
SID (Servizio Informazioni della Difesa).
[7] “Queste norme affrontano anche il problema particolare del rapporto fra ordine ed esecuzione con
un criterio che riflette l’intendimento di rivolgere l’attenzione solo al comportamento dei superiori,
creando così le condizioni da cui possono scaturire facilmente errate o arbitrarie interpretazioni proprio
nel momento dell’obbedienza” (Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, VII legislatura,
commissioni riunite Affari Costituzionali-Difesa, seduta del 20/6/78, 22).
[8] Art. 729, comma 2, del Testo Unico dell’Ordinamento Militare di cui al D.P.R. 90/2010.
[9] Per un approfondimento su questo punto, vedi delibera delibera 4/15/XI del COBAR GdF aeronavale,
citata.
[10] Vedi nota nr. 4.
[11] L’art. 1475 del Codice dell’Ordinamento Militare preclude ai militari il diritto di costituire
associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire a quelle già esistenti. Per un approfondimento
su questo punto vedi la delibera n. 1/3/XI licenziata dal COBAR GdF aeronavale.
[12] La materia meriterebbe un’ampia trattazione, che esulerebbe dal tema del presente scritto; ad ogni
modo riporto uno stralcio dell’intervento del Dott. Giuseppe Rosin - Avvocato Generale Militare presso la
Sezione distaccata della Corte Militare di Appello di Verona – al Convegno L'Ordinamento Giudiziario
militare nei suoi riflessi internazionali (23 e 23 aprile 1998): «i tribunali militari nascono come tribunali
delle Forze Armate, i quali debbono assicurare una giustizia diversa da quella dei tribunali ordinari, sulla
base di norme più severe; una giustizia meno garantita, nel senso che l'imputato militare non gode delle
garanzie di difesa che spettano invece dinanzi al giudice ordinario. Inoltre, i giudici dei tribunali militari
non hanno le garanzie di indipendenza di cui in quello stesso paese, nello stesso momento storico, godono
i giudici ordinari. Lo statista Clemenceau ha messo in rilievo questa diversità dei tribunali militari con la
nota sprezzante espressione ''la giustizia militare sta alla giustizia, come la musica militare sta alla
musica”».

unificazione 26/03/2015


domenica 8 marzo 2015

la policia militarmente organizzata

estratto dal libro I RACCONTI DELLA GIACCA DI L.R.
 Atto primo .

Buon giorno agente, io sono un ladro e l'altra notte sono andato a rubare in una serra in agro , beh stavo morendo avvelenato , mi mancava l'aria , per via dei prodotti chimici , dice che è il caso di fare una denuncia ?
l'agente: si credo che sia il caso , così magari arrestiamo anche il proprietario!
il ladro : allora non c'è problema .
l'agente : vede in realtà il problema esiste , perchè questo tipo di denunce possono essere trattate solo da un ufficiale , ed io sono un semplice agente , adesso lo contatto subito .
l'ufficiale dico , lo contatto subito .
faccio l'interno . 9999
si, si, si, signor si , comandi , si, si, si, viva la bandiera , viva il gonfalone , sempre sia lodato ..
il ladro : beh!
l'agente: vede bisogna stabilire che lei è un ladro e la sua dichiarazione non basta , poi ci vuole un certificato medico che attesta che lei effettivamente quella sera è stato male , poi occorre una perizia che dice che prima di entrare nella serra lei era in perfette condizione fisiche , per non parlare di due testimoni disposti a deporre in tribunale , mi dispiace ma ...
il ladro: ma basterebbe andare a controllare la serra ...
l'agente : ora tu , vuoi venire ad insegnare il lavoro a me , come ti permetti!
il ladro: scusi non lo faccio più
l'agente : ecco bravo, non ci venire più , che qui abbiamo già i nostri problemi. qua .....
il ladro : arrivederci............................................


  entra il secondo cliente
buongiorno agente, chiamo Alessandro Manzoni.
l'agente : buongiorno , non ho capito stamattina cosa avete tutti quanti , mah!
Manzoni: ascolti io sono stato picchiato, l'altra sera mentre rincasavo, stavo aprendo la porta di casa e due persone con il volto travisato da un passamontagna mi hanno picchiato con dei bastoni.
L'agente: Bastoni , che tipo di bastoni?
Manzoni: bastoni , io non saprei , perchè quanti tipi di bastoni ci sono ?
agente: senta , ma lei è italiano?
Manzoni : si ma che differenza fa
L'agente: qui le domande li faccio io
veda di calmarsi , comunque come dicevo a quello di prima, questo tipo di denunce si prendono per appuntamento.
Manzoni: non ho capito
L'agente: io neanche però è così , è la legge .
Manzoni: ma che legge è ?
L'agente: ora glielo dico subito , vediamo un pò , .. art.1 della caserma , le denunce di violenza a mezzo di bastoni, vanno prese solo previo appuntamento col comandante.. contento, Moh eccco
Manzoni: mi sta prendendo in giro !
L'agente: ma come ti permetti ora vuoi fare tu la legge!
qua l'art. uno del regolamento della caserma parla chiaro , previo appuntamento .. oooh
Manzoni: ma quale appuntamento, lei ora prende carta e penna e scrive! e basta ,
L'agente: a qua basta lo dico io , e preso il manganello di ordinanza comincia a picchiare il Povero Manzoni ................


  entra il terzo cliente
signor agente buon giorno, io ho un problema che risale a quando ero piccolo .
L'agente: ah , e stai venendo adesso , sei venuto a prendermi in giro , ecco cosa sei venuto a fare , 50 anni dopo sei venuto , bastardo e comincia a picchiarlo con il manganello d'ordinanza ..

adesso mi sento più rassicurato ..

"Blocco stipendi militari e polizia: arretrati in arrivo per Generali e Colonnelli...................................."

Adesso mi sento più rassicurato  ..



L’indennità perequativa per i colonnelli è di 13.214,75 euro annui lordi, per i generali di brigata è di 21.658,21 euro mentre l’indennità di posizione va dai 29.626,97 euro per i generali di divisione fino ai 48.960,48 euro per i generali di fascia A + 30% (generali corpo armata). Gli arretrati andranno dai 52.859 ai 195.841,92 euro lordi per i 4 anni di blocco.

giovedì 5 marzo 2015

INTERVISTA AD UN UTENTE ANONIMO

intervista tratta dal libro : I RACCONTI DELLA GIACCA - di L.R.

DOMANDA:- perché ha deciso di rimanere anonimo?
RISPOSTA:- perché ho paura
DOMANDA :- quanti anni hai
  RISPOSTA:-  47
DOMANDA :dove vivi ?
RISPOSTA:- in Italia
DOMANDA :- che lavoro fai ?
RISPOSTA: lavoro nella policia militarmente organizzata
DOMANDA : non dici quale ?
RISPOSTA: no ho paura di ritorsioni.

DOMANDA : che grado hai ?
RISPOSTA: sono un semplice
DOMANDA : come sono i rapporti con la gerarchia ?
RISPOSTA: orrendi , li odio tutti .
DOMANDA : Perché dici di odiarli, cosa ti hanno fatto ?
RISPOSTA: esistono
DOMANDA : ti minacciano o meglio ti ricattano?
RISPOSTA: diciamo che secondo me, la minaccia, la censura e il sadismo , sono alla base di tutte queste organizzazioni ,
DOMANDA : di cosa ti occupi ?
RISPOSTA: di nulla in particolare , diciamo che questa organizzazione ha come unico scopo l'annientamento della coscienza dei suoi dipendenti,
DOMANDA : cosa vuol dire ?
RISPOSTA: voglio dire che come la storia scava la buca e copri la buca , è una sciocchezza che non ha fondamento , se non nella mente malata di chi ancora la sostiene . La necessita ti porta a fare delle cose, anche se non sono quelle giuste , per te intendo , il concetto di obbedienza è l'antitesi dell'essere umano trova affinità con concetti prodotti da de-celebrati che hanno come scopo nella vita cose come la sopraffazione dei più deboli . Ricordate parole come schiavitù , hanno avuto come conseguenza o meglio come corollario che l'uomo ridotto in schiavitù è come un oggetto e come tale  può essere venduto. Questo concetto risulta molto attuale nell'organizzazione militare , la vita di un cittadino può essere sacrificata per liberare dei cammelli prigionieri al polo nord . pensa a quante persone sono morte per il volere dello stato o meglio di uno stato, poi ho letto sul blog le storie dei suicidi sono rimasto atterrito .
DOMANDA :cosa rispondi a chi ancora sostiene la policia militarmente organizzata .?
RISPOSTA: rispondo che è uno sciocco , la nostra civiltà è finita , l'imbarbarimento delle giovani generazioni è l'assicurazione che presto molte situazioni saranno insostenibili, avere un esercito di mercenari che batte il piede per terra e grida attenti e riposo , non sarà la soluzione per un presente di frustrazione collettiva e neanche per futuro di guerriglia e morte .
DOMANDA: perché hai deciso di parlare sul mio blog ?
RISPOSTA: perché mi ha garantito l' anonimato.
DOMANDA: cosa temi veramente ?
RISPOSTA: non lo so neanche io , sono un mobbizzato , sono come un bambino che ha paura del buio-.
DOMANDA: perché le persone si uccidono ?
RISPOSTA: si uccidono secondo me , perché sono sole , molti di loro erano persone medio-colte che evidentemente non accettavano di essere trattati come animali .
DOMANDA: cosa vuoi dire esattamente ?
RISPOSTA: se fai una statistica delle morti ti accorgi che molti di loro erano dei semplici , chiaramente nessuno ti dirà mai , che ogni suicidio, fatte le dovute eccezioni, è un obbiettivo raggiunto , per qualcuno... Molti pensano che se quello che dico fosse vero allora qualcuno avrebbe ucciso il suo carnefice , ma non è così , non puoi uccidere la mafia , no puoi uccidere la policia militarmente organizzata .
molte volte, iniziano i tuoi parigrado a fare racconti denigratori al capo , cose del tipo: è talmente grasso che no riesce a chinarsi , non si lava , puzza , è un incapace, è pieno di debiti ,si ubriaca , è gay , etc...
questo è solo l'inizio che avviene tra le risa di cui si colmano le caserme. Il capo fa in modo che tutte le bugie si trasformino in realtà , compilando le note caratteristiche del militare , che peseranno come una sentenza sul militare che le subisce , compilate con la leggerezza con cui si fa  un cruciverba , si manda al macero le legittime aspirazioni di una persona, e non parlo di concetti astratti parlo di domande di trasferimento , parlo di corsi di qualificazione , parlo della possibilità di riscattarsi dalla condizione di semplice agente che è a dir poco inattuale .
DOMANDA: mi piacerebbe che tu approfondissi questo concetto , per quale motivo la qualifica di agente sarebbe inattuale secondo il tuo pensiero ?.
RISPOSTA: semplicemente perché per un cittadino che vive nell'anno 2015 D.C. è improponibile avere le prerogative di un cane , obbedire, abbaiare e scodinzolare. Titolo di studio richiesto scuola dell'obbligo , ma viste le mansioni è anche troppo
DOMANDA: credo che tu non sia obiettivo , in fondo nessuno obbliga nessuno a fare l'agente, se lo fai un po deve piacerti ?
RISPOSTA: dicono lo stesso delle prostitute , ma la realtà è molto diversa , la maggior parte di noi viene da paesi dove l'arruolamento è l'unica possibilità di vivere onestamente , è vero avrei potuto migrare e fare il muratore , l'infermiere , ma come tutti ho fatto tanti concorsi e quello nella policia militarmente organizzata è quello che ho vinto ed è quello che ho fatto , in fondo mi considero una puttana  perchè devo fare tutto quello che chiede il committente ,in questo caso chiunque abbia un grado superiore al mio , cambia la divisa ed il tipo di prestazione ,  ma l'offesa alla dignità della persona è uguale , il rapporto qualità prezzo è anche inferiore in molti casi. Credo che sia una questione di cultura che porti a pensare che se hai una divisa e vai ad uccidere dei bambini con un aereo perché ti lo hanno ordinato , sei un eroe .
DOMANDA : mi viene da chiederti perché non vai a battere allora ?
RISPOSTA:  come dicevo prima è una cultura della morte a cui siamo stati plasmati dalla propaganda , la sofferenza, la crocifissione ,i santi, il paradiso , il catechismo . In tutte le storie che ti raccontano da piccolo ci sono le guardie i ladri i piloti i re e gli schiavi mai le prostitute . Ritornando alla tua domanda rispondo che sono cresciuto tra miseria e lutto , è per questo che non ho mai pensato alla lussuria , da bambino sono stato testimone di cinque omicidi , se li avessi denunciati sarei stato la sesta vittima della storia.
 DOMANDA : I tuoi superiori lo sanno?
RISPOSTA: la risposta è già nella domanda, loro sono superiori anche  alla realtà , sei un sottoposto quindi più stupido di loro , quello che dici , è roba senza senso , mostrano interesse per compiacerti , ma in realtà ti considerano al pari di un animale , avvolte anche meno.
 DOMANDA : hai mai pensato di cambiare lavoro ?
RISPOSTA: eccome ! mi ero anche iscritto all'università per questo , mi hanno impedito con ogni mezzo la frequenza del mio corso , accusandomi di ogni nefandezza , pensa che i miei colleghi una volta mi hanno arrestato , portato via la pistola , perquisito l'alloggio etc.. per fortuna è finito tutto con molte scuse , e qualche ora di interrogatorio , poi mi hanno trasferito , e ho rinunciato agli studi , poi ho aperto un agenzia pubblicitaria , avevo già fatto istanza di concedo , quando iniziò una strana serie di telefonate minatorie , erano minacce di morte , una mattina trovai un pugnale conficcato nel materasso del mio letto.
   DOMANDA : E neanche in quell'occasione hai denunciato il fatto?
RISPOSTA: ma per favore , avrebbero fatto un mucchio di fotografie , compilato non so quanti verbali , sequestro del coltello , sommarie informazioni della mia compagna , e poi ..... il nulla . Mi sono rivolto al mio vecchio Capomandamento che in poco meno di un ora , mi ha garantito che non avrei avuto più problemi , e così è stato .
  DOMANDA : in che rapporti sei con la malavita organizzata ?
RISPOSTA: io sarei stato un soldato di cosa nostra ero pronto all'affiliazione , poi vinsi il concorso , e loro hanno rispettato la mia scelta , sapevo che non sarei più tornato , il mio capo era una persona temuta è vero ma anche capace e degna del rispetto che si deve ad un capo . Adesso è morto , degli altri non ho più notizie , in fondo va bene così .
 DOMANDA : hai mai ucciso ?
RISPOSTA: si una volta , come nei film , non entro nel dettaglio , non posso , se mi interrogano dirò che ho detto un mucchio di sciocchezze.
 DOMANDA :ma scusa ma se sei arrivato ad uccidere , come mai non riesci ad avanzare di grado nella policia militarmente organizzata
RISPOSTA:ma perchè , la policia militarmente organizzata , è fatta di bandiere , stendardi ,  ma dai ...... mi ci vedi ......   attenti riposo .... ahhhhh
 DOMANDA : certo che ti ci vedo! ci sei , non sei un agente della policia Militarmente organizzata ?
RISPOSTA: si un agente però , io sono quello a cui fanno il mobbing , mi trattano male , mi danno il bastone e mi dicono vai a picchiare gli operai che manifestano per la liberazione di Barabba ....
 DOMANDA : che tristezza però , ma qual è l'ambizione di un agente , a livello di carriera intendo , non so, fare un arresto eclatante ?
RISPOSTA:ma che arresto, anche se arrestassi il capo dei capi, il mio nome di fatto non comparirebbe mai , perché ho lo status di nullità , controlla su internet se vuoi , hai visto mai un semplice che fa qualcosa di simile a quello che hai detto , impossibile , occorre un ufficiale   , che di fatto acquisisce il merito di tutto . ricorda nobili e  schiavi , ecco come è oggi il rapporto tra i militi della policia militarmente organizzata , pensa che se non fosse per pentiti e confidenti , l'organizzazione non avrebbe ottenuto mai nessun risultato, perchè al suo interno germinano sentimenti di odio, disprezzo e rancore reciproci .....
 DOMANDA : scusa la sincerità , ma per cosa ti pagano ?
 RISPOSTA: Per fare quello che mi dicono

DOMANDA : ci racconti un episodio divertente o curioso , avvenuto nella policia militarmente organizzata ?
 RISPOSTA: Ahh ora ti racconto , il più bel giorno in assoluto fu quando il comandante della policia militarmente organizzata precipitò con l'elicottero dopo averci punito , eravamo io e un altro semplice e lo abbiamo visto andar giù , fu talmente tanta la gioia che offrimmo da bere a tutto il paese .

DOMANDA : si è fatto male qualcuno ?

 RISPOSTA: tutti morti , anche l'autista

DOMANDA :il Pilota , vuoi dire?
 RISPOSTA: certo certo il pilota

DOMANDA : ma tu hai un arma , che porti sempre dietro ?
 RISPOSTA:  si , una pistola

DOMANDA : hai mai fatto qualcosa di simile ad un test psicologico?
 RISPOSTA: mai , oppure c'è ne sarebbe tanto bisogno ,abbiamo subito troppo , in realtà siamo in una condizione fantozziana e  armati .
DOMANDA : lo rifaresti? L'agente dico
 RISPOSTA: Assolutamente no , secondo me , non tanto il lavoro , ma la condizione di militare è da considerarsi ridicola e frivola , contrapposta a scenari seri e degni di rispetto , mi dispiace ma la realtà adesso è che un buon 80 per cento dell'organico , non è utile a nessuno .


DOMANDA :cosa pensi delle fiction fatte per produrre Arruolamenti,
 RISPOSTA: non mi va di scherzare su questa cosa , qui siamo a livello di un film Horror , una volta vidi un agente fratturarsi una gamba , per non fare più questo lavoro , potremmo parlare per giorni di questo mondo osceno fatto di persone con uno spiccato senso di cattiveria , e tante tante ingiustizie . Le fiction sono solo propaganda di stato.





























la storia di H.

Campagna Antiarruolamenti 2015.

questo libro racconta la storia di un ragazzo ,
che ha finito di essere un ragazzo .
Gli hanno dato una pistola ,
lo hanno mandato lontano , in un paese che neanche compare sulle carte geografiche ,
lo hanno lasciato da solo ,
lo hanno offeso , umiliato dalla sua condizione , lo hanno obbligato a firmare un foglio dove si leggeva , intelligenza limitata .
per due anni
gli impedirono di tornare a casa a natale ,
lo punirono per non aver lucidato le scarpe .
Quella sera prese la sua pistola e si uccise .
Non fare che la sua storia diventi la tua storia .
ecco il senso del libro.

25.06.2012, muore sul colpo carabiniere scelto „Si chiamava Manuele Braj,“

Attentato in Afghanistan, muore sul colpo carabiniere scelto salentino
"Braj aveva ampia esperienza nei teatri internazionali. Per lui, in Afghanistan dal 7 maggio, era la  quinta missione. Era già stato in Albania, due volte in Bosnia-Erzegovina e in Iraq." .............................................................................


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