martedì 14 giugno 2016

data la mia forte ignoranza ....................




Quindi il dolo deve essere puntualmente riscontrato, poiché volere la falsità non significa agire con dolo potendo l’imputato aver agito con la persuasione di compiere cosa lecita. Inoltre, ripeto, nuovamente, che il dolo deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo

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