Mamma ho trovato un cellulare!
buttalo subito , perchè
nello specifico, se trovate un cellulare e ve ne impossessate, sappiate che c'è gente che si adopererà con dedizione certosina per farvi incorrere nel bellissimo articolo 647 c.p., questo il suo dettato:
“ E’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 30 a Euro 309;
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se
li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile
sull’acquisto della proprietà di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il
proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione
fino a due anni e della multa fino a Euro 309. ”.
A causa delle modifiche legislative operate dal decreto legislativo
n. 274/2000, sulla sussistenza di tale delitto è competente a decidere
il Giudice di Pace (art. 4, comma primo, lettera a), mentre la pena ora
prevista per le fattispecie di cui al primo comma (ex art. 52, comma
secondo, lettera a) è quella della multa da euro 258 ad euro 2582 e per
quelle previste e punite dal secondo comma (ex art. 52, comma secondo,
lettera c), quella della multa da euro 774 ad euro 2582.
Il tempo di prescrizione del delitto in esame, ex art. 157 c.p., é
di 6 anni sia per quanto riguarda la violazione del primo comma che del
secondo; è delitto a dolo generico, il tentativo é configurabile, con
procedibilità a querela di parte, attenuanti compat
ibili, gli artt. 62, comma 4 e 6, c.p..
Tale fattispecie trova il proprio momento consumativo quando, alla
condotta consistente nell’ apprensione del bene smarrito, che fa
insorgere nel ritrovatore gli obblighi previsti dal codice civile agli
artt. 927 e seguenti (elemento oggettivo), si combina l’elemento
soggettivo appropriativo ossia la voluntas rem sibi habendi, che
sarà dimostrabile o con la prova offerta dalla confessione di questa da
parte dell’imputato o attraverso gravi, precisi e concordanti indizi (ex
art. 192 c.p.p.) che verranno desunti da una condotta, incompatibile con la volontà di restituzione .ibili, gli artt. 62, comma 4 e 6, c.p..
Dispositivo dell'art. 192 Codice di Procedura Penale
Fonti
→
Codice di Procedura Penale
→
LIBRO TERZO - Prove
→
Titolo I - Disposizioni generali (artt. 187-193)
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati [546 1 lett. e] (1).
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [2729] (2).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connessoa norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [210, 238bis, 500 4].
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) (3).
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [2729] (2).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connessoa norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [210, 238bis, 500 4].
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) (3).
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