martedì 21 aprile 2015

riassetto garage e locali mensa, dice .....

LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(GU n.100 del 10-4-1981 - Suppl. Ordinario )
ART. 78.
(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza
arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un
profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.

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